CHIROGRAFO

DELLA SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO VII.

In data del primo Ottobre i8oa.

SULLE ANTICHITÀ’ , E BELLE ARTI IN ROMA ,

E NELLO STATO ECCLESIASTICO

CON EDITTO

Del r 'Emo , e Riho Signor Cardinale

GIUSEPPE DORIA PAMPHILJ

PRÒ-CAMERLENGO DI SANTA CHIESA

IN ROMA MDCCCII.

Vxqssq Lazzari»! Stampatore della Rev. Cam. Apost.

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GIUSEPPE del Tritolo di S. Cecilia Prete Cardinal A . Mi DORIA PAMPHILJ della S.R. C. . ,

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>Pro-Camerlenga

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i VA-entife> la Santità’ df Nostro Signore PA- PA PIO VII. : estende le sue benefiche Paterne cure- aq tutti gfcioggetti- dello Arti produttrici , e di manifattura , per aumentare con i loro prodot- ti la opulenza , e la prosperità dei suoi amatissimi Sudditi , non perde di vista un altro ramo d’indu- stria , che quasi proprio , e particolare di questa Popolazione , e di questo suolo non che concor- re , e gareggia con quelli , ma ne supera l’at- tività , e la influenza non meno nel promuovere i vantaggi 3 che nell’ accrescere il decoro , e la ce- lebrità di questa Metropoli , ed anche dello Sta- to . Riconoscendo la Santità’ Sua nelle pro- duzioni delle Belle Arti , che nate nella Grecia hanno da tanti secoli trasportato , e fisssato il loro proprio , e quasi unico domieilio in Roma , uno dei pregi più singolari , che distingue da tutte le altre questa Città , ed insieme una delle più uti- li, e più interessanti occupazioni dei suoi Sudditi, e di tutti quelli , che vi concorrono , ha rivolti efficacemente i suoi pensieri a procurare , che i Monumenti , e le belle opere dell’ Antichità , che servono di alimento alle Arti stesse , e di esem- plare, di guida , e di eccitamento a quelli , che

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le professano , si conservino quasi i veri Prototi- pi , ed esemplari del Belio religiosamente per or- namento , e per istruzione publica , e si aumen- tino ancora con il discuoprimento di altre rarità, òhe in qualche parte compensino perdita di quel- le, che le: vicende dei tempi ci hanno involate. A questo oggetto della conservazione dei Monumen- ti , che esistono , e del discuoprimento dei nuovi ed-dlT altro egualmente d’incoraggire , ed animare le Arri del Disegno, e quei^ che si dedicano alle medesime,' ha stabiliti i più ; energici , ed opportu- ni provedimeuti con^ ispecial Chirografo segnato il primo Ottobre, a noi diretto per l’esecuzione , è del tenore seguente , cioè

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Me Card. GIUSEPPE BORIA PAMPHILJ

Pro-Camerlengo .

T . a conservazione dei Monumenti , e delle produzioni delie Beile Arti , che ad onta dell’ edacità del tempo sono a noi per- venute , è stata sempre considerata dai Nostri Predecessori per uno degli oggetti i più interessanti , ed i più meritevoli delle loro impegnate previdenze . Onesti preziosi avanzi del- la culta Antichità forniscono alla Città di Roma un ornamen- to , che la distingue tra tutte le altre più insigni Città dell’ Eu- ropa , somministrano i Soggetti li più importanti. alle medita- zioni degli Eruditi ? ed i modelli 9 e gii esemplari i più pre- giati agli Artisti , per sollevare li loro ingegni alle idee del Bello , e del sublime , chiamano a questa Città il conco rso dei Forastieri 9 attratti dal piacere di osservare queste singolari Rarità; alimentano una grande quantità d’individui impie- gati nelF esercizio delle Beile Arti ; e finalmente nelle nuove produzioni , che sortono dalle loro mani , animano un ramo di commercio 9 e d’industria più d’ ogni altro utile al Publi- co, ed allo Stato , perchè interamente attivo , e di semplice produzione , come quello che tutto è dovuto alla mano , ed all’ ingegno deT Uomo. Nel vortice delle passate vicende 5 immensi sono stati li danni , che questa Nostra dilettissima Cit- tà ha sofferti nella perdita dei più rari monumenti , e delle più illustri Opere dell’ Antichità . Lungi pero dall’ illanguidirsi per questo , si è anzi maggiormente impegnata la Paterna Nostra sollecitudine a procurare tutti i mezzi, sia per impe- dire che alle perdite sofferte nuo.ve se ne aggiungano , sia per riparare con il discuoprimento di nuovi Monumenti alla mancanza di quelli 9 che sonosi perduti . Sono state queste le riflessioni , che dappresso all’illustre esempio , clie la S. M. di Leone X. diede nella persona del gran Raffaello d’ Urbino, ci hanno recentemente determinati ad eleggere Y incomparabi- le Scultore Canova , emolo dei Fidia , e dei Prassiteli , come quello lo fu degli Apelli , e dei Zeusi , in Ispettore generale di tutte ie Belle Arti , e di tutto ciò , che alle medesime appartie- ne ; ed a Lui durante la sua vita abbiamo conferite , colla sola dipendenza da Voi , le più estese , e superiori facoltà per invi- gilare sopra tutto quello , che può influire al mantenimento , ed alla felice propagazione delle Arti del Disegno , e di quelli ,

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phe le professano . Queste stesse riflessioni , facendoci sempre» pjù conoscere di quanto interesse sia per i vantaggi dei Nq~ stri . ftmatissii»VS.idfóti - perii publico bene, iini.c^jcoj^o*d6l- le incessanti Nostre soile^itprdiiii , e il decoro, e per la celebrità di questa Nostrd 'Metropoli il procurare tutti i mezzi onde conservare , ed accrescere a comune istruzione , i Mo- numenti dell5 Antichità , ed i bei modelli delle Arti, ed ani- mare insieme i benemeriti cultori delle medesime , hanno ri- chiamata la Nostra attenzione a rinnovare le antiche , ed ag- giungere nuove energiche , ed efficaci previdenze dirette a questi interessantissimi oggetti * Inerendo quindi alle Gostitu- zioni dei Nostri Predecessori , e segnatamente all Editto del Cardinal Silvio Valenti , Vostro Predecessore nella dignità dr Camerlengo , dei 5. Gennajo 1750. , publicato di ordine delia Santa Memòria di Benedetto XIV. , di Nostro Moto proprio, certa scienza , e pienezza della Nostra Sovrana , ed Apostolica Potestà , ordiniamo , e prescriviamo ciò , che siegue .

1. In primo luogo vogliamo , che sia affatto proibita da Roma , e dallo Stato P estrazione qualunque Statua , Basso- rilievo , o altro simile lavoro rappresentante figure Umane , o di Animali , in Manno , in Bronzo, in Avorio, ed in qua- lunque altra materia , ed altresì di Pitture antiche , Greche , o Romane, o segate , o levate dai muri ; Mosaici , Vasi detti Etru- schi , Vetri , ed altre opere colorite ? ed anche, di qualunque Opera d’intaglio , Vasi antichi , Gemme , e Pietre incise , Carnei, Medaglie, Piombi, Bronzi, e generalmente di: tutti quelli lavori , o di grande , o di piccolo Modulo 9 che sono conosciuti sotto il nome di Antichità , publiche , o private. Sacre , o Profane , ninna eccettuata 5 ancorché si trattasse di -semplici frammenti , da’ quali ancora grandi lumi ricevono le Arti , e gli Artisti ; ed eziandio di qualunque antico Monu- mento , cioè di Lapidi , o Iscrizioni , Cippi , Urne , Cande- labri , Lampadi , Sarcofago , Olle Cinerarie , ed altre cose an- tiche di simil genere , e di qualunque materia siano composte , comprese anche le semplici Figuline . Questa proibizione vo- gliamo, diesi estenda ancora alle opere asportabili di Archi- tettura 5 cioè Colonne , Capitelli , Basi , Architravi , Fregi , Cornici intagliate , ed altri ornamenti qualsivogliano di antiche Fabriche , ed anche alle Pietre dure , Plasine , Lapislazuli , Verdi , Rossi ^ Gialli antichi , Alabastri Orientali , ancorché grezzi , e non lavorati , Porfidi , Graniti , Basalti , Serpenti- ni , ed altri simili fuori del semplice Marmo bianco .

2. La stessa generale proibizione di estrarre , vogliamo clie si estenda anche alle Pitture in Tavola 9 o in Tela , le qua- li o siano opere di Autori Classici 0 che hanno fiorito dopo il

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TÌsorgirnento delle Acri, o interessino le Arti stesse , le Seno- le , la erudizione , o in fine per altre ragioni siansi rese cele- bri ; incaricando sotto la loro più stretta responsabilità le per- sone destinate a presiedere alle Belle Arti , a non permettere , che si confondano queste opere , di cui non sarà mai permessa l’estrazione , con le altre , che con le cautele , e licenze da rife- rirsi in appresso , potranno estrorsi .

3. Ad oggetto poi , che questa proibizione assoluta di estra-

zione riguardo agli oggetti descritti abbia la sua piena , ed in- violabile esecuzione in ogni tempo , e restino radicalmente estirpati gli abusi , che nei tempi passati hanno deluse le più ac- curate previdenze dei Nostri Antecessori ; proibiamo a chiun- que , ed anche a Voi , di concedere in avvenire qualunque licenza di estrarre gli oggetti suddetti ; assoggettiamo a questa proibizione le persone tutte , di qualunque privilegio forni- te , e di qualunque Dignità decorate , compresi anche li Rint Cardinali benché Titolari , Protettori di Chiese , ed altri pri- vilegiatissimi 5 ancorché richiedessero per essere compresi spe- cifica , e i individuale menzione , ed ancorché fossero rivesti- ti di qualsivoglia carattere , quanto più si possa concepire eminente; vogliamo che anche i Possessori Esteri degli enun- ciati oggetti esistenti in Roma sieno alia stessa proibizione sotto- posti ; come ancora , che la medesima comprenda per tutti gli effetti anche li Forastieri , che non abbiano fissato domicilio al- cuno in Roma . r

4. Quelli poi , che estrarranno da Roma , o dallo Sfato ,

0 per la via di Mare , o per ([nella di Terra gli oggetti anzidetti, come ancora quelli , che scientemente gli avranno a loro ven- duti, ed i Sensali , e complici della vendita, oltre la perdita degli oggetti stessi , saranno ciascuno singolarmente soggetti alla multa pecuniaria di Cinquecento Ducati cV Oro di Camera , e cumulativamente ad altre Pene afflittive del corpo a Vostro arbitrio , da estendersi fino alla Galera per cinque Anni * se- condo la qualità delle persone , la importanza dell’ oggetto , e la malizia , che avrà accompagnata la fraudolenta estrazione . Anche quelli 5 che avranno prestato, mano alla estrazione , cioè

1 Facchini , Falegnami , ed altri Artefici , da cui siansi sciente- mente formate le Gasse , Imperiali , ed ogni simile continente * atto a rinchiudere il Contrabando , o che avranno . fatto F Incas- satura , ol- Imballaggio , i Carrettieri , Mulattieri , Barcaioli, ed altri Condottieri , che avranno dato mano al trasporto , si considereranno tutti per complici delFestrazione ; bastando in loro ad indurre la mala fede l’atto stesso della estrazione vietata, £la mancanza della non mai concedibile licenza ; e coinè tali 9

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oltre alla perdita dei respettivi Ordegni , Animali , ed Istro- menti 5 Carri, Barche inservienti al trasporto , ed alla estra- zione , incorreranno anche la pena di Ducati dieci in quanto agli Artieri , e Facchini ; e di Ducati cento rispetto ai Con- dottieri , oltre le pene Corporali , che riserviamo al Vostro arbitrio .

5. Sarà pero permessa la Vendita , ed il commercio di tut- ti gli accennati Monumenti , ed oggetti di Arti liberamente , se seguirà dentro Roma, e con la Vostra licenza nei caso di tras- portarli ad altro Luogo dello Stato , la quale licenza concede- rete premessa sempre la visita deir Ispettore delle Belle Arti , e del Commissario delle Antichità , e in luogo di quest’ ulti- mo dei suoi Assessori , e con obligare V Asportante a dare ido- nea Cauzione di riportare dentro un termine , che gli farete prescrivere , il documento in fonila provante , di avere recato, e collocato 1’ oggetto asportato nel luogo della sua destinazione dentro lo Stato ; e mancando , sarà tenuto non solo alla Con- venzionale , ma ben anche ad altre pene corporali a Vostro arbitrio »

6f Provveduto così alla conservazione delle Opere , che de- vono rimanere perennemente ad ornamento insieme della Città , e per servire allo Studio , ed alla Istruzione degli Arti- sti , e degli Eruditi , per animare maggiormente le Arti , ed i loro Cultori , vogliamo , che tutte le Produzioni di Au- tori viventi , sia in Scultura , sia in Pittura , o in altri og- getti di Belle Arti , possino vendersi, ed estrarsi anche fuori diStato, e che ugualmente estrarre si possano le pitture di Autori morti , purché non siano del pregio , e delia Classe de- scritta di sopra , premessa pero sempre la licenza da darsi in iscritto da Voi , e dai Vostri Successori , alla quale dovrà im- mancabilmente precedere la visita , e la relazione dell’ Ispetto- re , e del Commissario sudetto , e di uno de" suoi Assessori , il tutto da darsi gratis , e senza alcun pagamento . E ad effetto che i sudetti Assessori , sempre con la totale dipendenza , e subordinazione all’Ispettore , e Commissario delle Antichità 9 esercitino il loro Ufficio con maggior puntualità , ed esattezza, abbiamo ordinato , che sia dato loro un Onorario fisso di Scu- di Venti per Mese ; proibendo pero ad essi di ricevere qualun- que cosa , anche a titolo di ricognizione , e di gratificazione vo- lontaria ; ed abolendo qualunque esazione si facesse da loro a titolo di Stima , di Regalia , di Propina , o per qualunque al- tro motivo . Li avvertirete poi , che qualunque negligenza nell’ esercizio del loro importante Officio sarà irremissibilmente punita con la perdita dell’ impiego ; e qualunque contravenzio- jie sarà oltre questa castigata ancora con pene corporali anche

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gravi , e gravissime a Vostro arbitrio ; e ciò senza togliere le- sene , che potessero meritare per loro stessi i delitti , i quali 'venissero a cumularsi , e congiungersi con la contrav, unzione , e la delinquenza in Officio .

7. Collimando sempre allo stesso oggetto della conserva- zione delle preziose memorie dell’ Antichità , proibiamo a chiunque di mutilare, spezzare , o in al^i:a guisa alterare , e guastare le Statue , Bassirilievi , Cippi , Lapidi , o altri antichi Monumenti ,e molto più lo squagliare li Metalli antichi figura- ti , .0 anche di semplice ornato , le Medaglie di ogni sorte , le Iscrizioni in Metalli , e qualunque altra cosa di simil genere , ancorché tali Monumenti non fossero che frammenti ; dando a Voi facoltà di punire li Contraventori , o con pene pecuniarie, o anche con pene afflittiva del Corpo , da estendersi fino all’ Opera per un Anno , secondo il Vostro prudente arbitrio . Sa- rà poi cura speciale dell’ Ispettore delle belle Arti , e del Com- missario , r invigilare accio non segnino tali abusi ; acquistan- do anche quando occorra gli oggetti per i ptiblici Musei : e nel solo caso , incili eglino crederanno , che questi non siano di al- cun momento , e che si possine senza danno convertire in aL tri usi ., loro unitamente , e non divisamente sarà permesso di dare le opportune licenze per Squagliarli , o adoprarli in al- tra guisa ,.

8. Rinnovando la Costituzione della San. Mein. di Pio II. Cum Almam Nostrani Urbem del 1462., proibiamo sotto lestes- se pene a chiunque di demolire o in tutto , o in parte qua- lunque Avanzo di antichi Edificj o dentro , o fuori di Roma, ancorché esistenti nei Predj o Urbani , o Rustiei , di privata sua , o altrui proprietà ; riservando a Voi per via di visita dell* Ispettore , e del Commissario la facoltà di accordare la licenza per rumare quelli Ruderi , la conservazione del]i quali si cono- scesse non essere di alcuna importanza per le Arti , per !a Erudizione . Inculcherete poi seriamente in Nostro nome tanto ai Conservatori del Nostro Popolo Romano, quanto all* Ispettore , e Commissario sudetto delle Antichità d1 invigilare tanto per la osservanza di questa Nostra prescrizione , quanto perchè siano le antiche Fabriche instaurate , ripulite nelle oc- corenze, e conservate colla maggiore esattezza .

9. Richiamando del pari al suo pieno vigore 1* altra Costi- tuzione della S. M. di Sisto IV. Nostro Predecessore , che co- mincia Quumprovida ,, dell* Anno 1474. , sottole stesse pene nella medesima contenute , e sotto altre o Pecuniarie , o Cor- porali a Vostro arbitrio , proibiamo di togliere dalle Chiese pu- biche, e Fabriche annesse , compresi anche i semplici Oratori

antichi scolpiti 5 o lisci di qualunque sorte 3 Iscrizioni^

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Mosaici , Urne , Terre cotte, ed altri ornamenti, o Monumenti, di qualunque specie , esposti alla puhlica vista , o ascosi , e se- polti ; sottoj)onendo alle stesse pene i Venditori , i Compratori, ed i Cooperatori . Ed accio abbia questa proibizione il suo pie- no effetto , togliamo ai Rettori , o Amministratori di dette Chiese , di qualunque grado , e dignità , e di qualunque Privi- legio muniti , compresi anche i Riiii Cardinali Titolari , e Pro- tettori , e i Patroni o Laici , o Ecclesiastici , le Congregazioni de' Vescovi , e Regolari , del Concilio , della Disciplina Rego- lare , ed altre , e lo stesso nostro Riho Card. Vicario , la facoltà di accordare sotto qualunque pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo , e molto più di distrarre i detti ornamenti deile Chiese, e Fabriche annesse , la ([uale facoltà riserviamo a Voi solo ; previo pero sempre f esame , e la relazione delf Ispetto- re delle Belle Arti , e del Commissario delle Antichità .

10. La stessa proibizione vogliamo , che ab! ia Luogo per i Quadri delle Chiese , i quali non solo non potranno togliersi dal luogo , in cui sono collocati , o alienarsi ; ma ne anche farsi instaurare o sul luogo , o fuori , e neppure levarsi per co- piarli senza la intelligenza , e consenso deii’ispeltore delie Belle Arti , e del Commissario delle Antichità , che ne dovranno a Voi fare la relazione .

1 1. Accio poi le Nostre previdenze non restino deluse , o defraudate, ordiniamo, che tutti i Privati, che hanno Gal- lerie di Statue , e di Pitture , Musei di Antichità Sacre , o Pro- fane , o semplici raccolte dell’ uno , e deli’ altro genere , ed anche quelli , che senza avere o Gallerie , o Musei , o Raccol- te, hanno attualmente presso di loro uno , o più oggetti antichi, o in altro modo pregievoli di Arte , particolarmente in genere di Scultura , o di Pittura in Roma , e in tutto lo Stato , debbano dare un’esatta assegna , distinguendo ciascun pezzo , dentro il termine di un Mese in Roma negli Atti di uno de’ Segretari della Nostra Camera , che Voi destinerete , e nello Stato pres- so il Cancelliere della Comunità dentro il termine di due Me- si da computarsi dalla data dell’ Editto , che Voi publicherete . In seguito si farà ogni anno , e anche più sovente , credendolo Voi opportuno, in Roma la visita dall’Ispettore delie Belle Arti, e dal Commissario delle Antichità, ovvero dagli Assessori , pre- via però sempre la intelligenza dell’Ispettore medesimo ; e nello Stato, dalle persone, che da Voi si destineranno per riconoscere se si conservano gli oggetti assegnati presso i Possessori ; e re- spettivamente nel caso, che ne abbiano disposto, per sapere qua- le disposizione abbiano data ai medesimi . Chiunque o non da- rà nel termine prefisso 1’ assegna , ola darà mancante , perde- rà gli oggetti non assegnati 9 se saranno di libera sua proprietà, o ne pagherà il loro valore se saranno fideicommissarj ; e gli

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«Aggetti in questo caso rhnarrannno sempre nella stessa maniera incoiati , Chi poi nelle visite ricuserà di dare preciso sfogo al- ile disposizioni prese degli oggetti mancanti , o dandolo non si .verificherà ^ ovvero lo darà vago , e tale , che non ammetta verificazione , si considererà per Contraventore alle Leggi della proibita estrazione , e come tale sarà punito ,

i2. Ninno , , che accomoderà Strade pnbliche , o vicinali,, ,sia in Città ,vsia in Campagna , ardirà sotto le pene comminate ai Devastatori dei publici Monumenti , di demolire gli Edili zj antichi vicini per toglierne i Materiali : e siccome avviene,che lavorando nolle Strade per allargarle , o mutar -loro direzio- ne , .spesso gli Opera j trovano Sepolcri , ed antiche Fabridie., che devastano , oppure oggetti di Belle Arti , che distruggono, O si appropriano , o alienano a loro vantaggio contra ogni ra- gione , essendo queste cose riservate al Principe ; perciò voglia- mo , che chiunque caderà in questi delitti , sia punito con le stesse pene comminate. contro i Devastatori dei publici Monu- menti ; e le Antichità ricuperate dalle loro inani , o da chi con qualunque titolo le riterrà, vogliamo die siano applicate ai pu- lsici Musei .

13. Chiunque , sia Padrone, sia Lavorante, che nel ca- vare i fondamenti delle Case , o fare scassati , o altri lavori nei- li Terreni troverà cose antiche asportabili , sarà tenuto darne subito la denuncia in Roma presso il Segretario di Camera che sarà da Voi deputato; e nelle Provincie negli Atti della Cau- cellerìa Locale; e non dandola dentro dieci giorni dalla seguita riperizione, sarà punito con la perdita della roba trovata, e con altre pene a Vostro arbitrio, da aumentarsi maggiormentequan- do all’ omessa denuncia si unisse la fraudolente alienazione . Sa- rà poi in libertà Vostra , e dell1 Ispettore delle Beile Arti , e del Commissario delle Antichità di fare per i publici Musei acqui- sto dell’ oggetto denunciato , a prezzi ragionevoli ; per la qual causa dovrà dopo la denuncia passare il termine di un Mese pri- ma che il Possessore possa disporne . La stessa denuncia dovrà darsi , se si troveranno , cavando come sopra , avanzi di Case antiche , o altre Fabriche Romane , ancorché non vi si trovino oggetti di Antichità .

14. Niuno potrà neppure nei suoi privati fondi fare Scavi per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti , senza Vostra partico- iar licenza, in cui si preserveranno sempre i soliti diritti Fiscali sulla porzione degli oggetti ritrovati : ottenuta Ja licenza , si dovrà avvertire dallo Scavatore , e dal Deputato assistente ,

1 Ispettore delle Belle Arti , ed il Commissario delle Antichità del giorno preciso , in cui si comincia lo Scavo Sarà poi in loro libertà o per se medesimi , o per mezzo dell’ Assessore deli$

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Scultura , o trattandosi di Scavi lontani da Roma * di altre Per- sone , che da Voi saranno destinate , di assistere allo Scavo me- desimo , quando a Voi parerà : su di che ^incarichiamo di usa- re la maggiore vigilanza . Si dovrà dare dallo Scavatore una esatta denuncia degli oggetti ritrovati , presso il Segretario di Camera da Voi destinato in Roma , e nelle Provincie presso il Cancelliere della Comunità; e trovandosi quella mancante , sa- rà T uno , e l’altro punito a misura della commessa infedeltà . Chiunque intraprenderà Scavi senza la Vostra licenza, o non eseg uirà la succennata prescrizione , oltre la perdita della roba in caso , che T abbia trovata , caderà nella pena di Cinquece/ù to Ducati d'oro , ancorché nulla avesse rinvenuto .

1 5. Vogliamo , che per la esecuzione di queste ordinazio- ni , e di altre , che sopra questa materia sono state promulgate dai Nostri Predecessori , le quali intendiamo , che seguitino ad avere il loro vigore in tutte le parti , nelle quali non si oppon- gono al presente Nostro Chirografo , Voi , ed i Vostri Succes- sori abbiate una piena , e privativa giurisdizione esclusiva - niente da qualunque altro Tribunale ancorché Camerale ; con il che per altro non intendiamo d’ impedire , anzi vogliamo animare i Capi di qualunque Tribunale , ed azienda , ed i loro Ministri , ed Esecutori , a cooperare , ed a dare ogni ajuto per lo scuoprimento , ed arresto dei Contrabandi , e per l'apprensione dei Contraventori ; tutto riferendo in appresso a! Vostro Tribunale . Ed acciò che in tutto quello, che riguarda le Pelle Arti si usi la massima vigilanza , vogliamo che Voi , in figura di supremo , ed indipendente Magistrato , abbiate una assoluta giurisdizione , vigilanza , e presidenza sopra le Aliti -■ chità Sacre , e Profane, sopra le Belle Arti, e quei , chele professano , sopra gli oggetti delle medesime , non solo in Ro- ma , ma anche nello Stato Ecclesiastico , e sopra le Chiese , Accademie non addette a Nazioni estere , ed altre Società rela- tive alle Arti medesime , niente affatto eccettuato , e con pie- na indipendenza da qualunque persona ornata di qualunque Di» gnità anche Cardinalizia , e fornita di qualunque giurisdizione, e privilegio, cosicché neppure si accettiamo i Rmi Cardinali, Vescovi , Abbati , Titolari , e Protettori delle Chiese ; con darvi anche facoltà di rinnovare Editti , di promulgarne dei nuovi , e di prendere tutte quelle previdenze , che di tempo in tempo crederete opportune , perchè le Belle Arti prosperino maggiormente , e gli Amatori siano più animati a coltivarle .

16. Comandiamo che contro quelli , che contra verranno alle presenti , o ad altre antiche prescrizioni , si possa da Voi per mezzo dei Vostri Ministri procedere sommariamente , e con le facoltà Economiche , ed anche per inquisizione , e per

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Officio , ancorché gli oggetti, su i quali cade la Inquisizione, più non esistessero ; nel qual caso vogliamo che oltre le pene com- minate nei rispettivi casi , se ne debba dai Contraventori pa- gare il prezzo alla stima , anche di credulità , e di affezione , che ne farà rispettare delle Belle Arti , ed il Commissario deile Antichità ; con accordarvi la facoltà di procedere alla condanna con il detto anche di un sol Testimonio , unito a quello del Denunciante , o ad altri amminicoli ; tolto di mez- zo ogni ricorso , inibizione , ed appellazione , che non fosse stragindizialmente segnata di Nostra propria mano »

17. Mentre poi Noi raccomandiamo con il maggior fer- vore del Nostro spirito alla Vostra vigilanza E adempimento di queste Nostre disposizioni , non lasciamo di occuparci se- riamente , per quanto le circostanze dei tempi , e le forze del Nostro Erario lo permettono , a rinvenire tutti i mezzi onde riparare coll’ acquisto di nuovi oggetti preziosi , alle per- dite sofferte nei publici Musei , ai quali perciò applichiamo per la porzione spettante al nostro Erario , tutti i Monumen- ti , che si devolveranno al medesimo , e tutte le pene 9 eccet> tuata la porzione dovuta secondo le vigenti Leggi al Denun- ciarne , ed agli Esecutori . Nello stesso tempo , e per la stes- sa causa proporzionando V importanza dell’ oggetto alle scar- se forze del Nostro Erario , abbiamo destinata la somma an- nua di Piastre Diecimila per P acquisto delle cose interes- santi in aumento dei Nostri Musei ; sicuri che la spesa diret- ta al fine di promovere le Belle Arti , è largamente compensata dagl* immensi vantaggi , che ne ritraggono i Sudditi , e lo Stato, la di cui causa non può essere da quella dell' Erario disgiun- ta ; ed animati ancora dalla giusta considerazione aprire un esito ai Possessori , ed ai Raccoglitori di cose antiche 9 delle quali la Estrazione è affatto proibita , Maggiore poi è anche il Nostro impegno , d' incoraggire quei , eh e professano le Beile Arti con Premj , e con Onori proporzionati al loro merito, e di agevolare loro tutte le strade per giungere alla perfe- zione nell’ esercizio della loro nobile Professione , la quale nell* unire l’utile al dilettevole , forma l’ornamento della Nostra Cit- tà , i’ ammirazione di quei , che vi concorrono , ed il vantagf gio di moltissimi Nostri Sudditi , che vi si occupano. Sarà dunque Vostra cura , che questa Pagina della Nostra volontà abbia il suo pieno effett o .

Volendo , e Decretan do , che al presente Nostro Chiro- grafo , benché non esibito , registrato in Camera , e ne* suoi Libri , non possa mai darsi, opporsi di surrezione, o orrezione ? di ale un altro vizio , o difetto della Nostra .Volontà , ed intenzione 9 che mai sotto tali , o altri prete-

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Éti , quantunque Validi , e validissimi , e giuridici anche di ftis quesito , o pregiudizio dal terzo , possa essere impugna- ta , revocata , o moderata , ridotta ad viam juris , e conce- dersi contro di essa Y Aperitione oris , o altro qualunque rime- dio ; e che così , e non altrimenti debba sempre , ed in per- petuò giudicarsi , definirsi , ed interpretarsi da qualsivoglia Vindice , ò Tribunale , benché Collegiale 9 Congregazione , an- che di Rihi Cardinali , Legati a Latere 9 Vice Legati 9 Camer- lengo di S. Chiesa 9 Tesoriere , Rota 9 Camera 9 e qualsivo- glia altro ; togliendo loro ogni facoltà 9 e giurisdizione di de- ' finire , ed interpretare in contrario. Dichiarando -Noi fin tT adesso preventivamente nullo 9 irrito , ed invalido tutto ~cib 9 che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità 9 scien- temente 9 o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudi- cato , o si tentasse di giudicare contro la forma 9 e disposizioni “del presente Nostro Chirografo 9 quale vogliamo che vaglia 9 e debba aver sempre 9 ed in perpetuo il suo pieno effetto 9 ese- cuzione 9 e vigore 9 colla semplice Nostra sottoscrizione 9 benché n'on ci siano state chiamate 9 sentite 9 o citate qual si siano Tersone ancorché Privilegiate 9 Privilegiatissme 9 Eccle- siastiche 9 e Luoghi Pii 9 che avessero 9 e pretendessero aver- vi interessò 9 e per comprenderle fosse bisogno di special men- zione : Non ostante la Bolla di Pio IV. de Registrandis 9 la re- gola della Nostra Cancelleria de J are quce sito non tollendo , e non ostante ancora tutti 9 e qualsisiano Chirografii 9 Brevi , Or- dinazioni 9 e Costituzioni Apostoliche Nostre , e dei Nostri Predecessori 9 Bandi 9 Editti in virtù di essi 9 ed in qualunque modo emanati 9 affìssi , e puhlicati , I^eggi , Statuti, Rifor- me 9 Stili 9 e Consuetudini 9 e qualunque altra cosa , che fa- cesse 9 o potesse fare in contrario . Alle quali tutte 9 e singole , avendone il tenore qui per espresso 9 e di parola in parola in- serto 9 e registrato 9 e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio 9 o difetto qualunque sostan- ziale ? e formale 9 che vi potesse intervenire per questa sola volta; e per la piena, e totale Esecuzione di quanto si con- tiene nel presente Nostro Chirografo 9 ampiamente , ed in ogni piu valida forma Deroghiamo .

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di primo Ottobre 1802.

PIUS PP. VII.

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